S T A T U T O
Associazione “ Progetto Porto Ercole “
ART. 1 – (Denominazione e sede)
1. E’ costituita, nel rispetto dell’ art. 36 e sgg. del Codice Civile l’associazione denominata
“ Progetto Porto Ercole “ con sede Via san Paolo della Croce,32 nel Comune di Monte Argentario.
2. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria,
3. ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 – (Finalità)
1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale;
stabilisce di accedere al regime fiscale agevolato ex legge 398/1991.
2. La finalità che si propone è la creazione di un progetto finalizzato allo sviluppo sostenibile dei settori turistico, commerciale, sociale e culturale dell’area rappresentata dal territorio e dal porto di Porto Ercole, comprese le sue spiagge.
3. Il progetto verrà elaborato in un’ottica di valorizzazione ottimale delle risorse territoriali, escludendo ogni forma di alterazione delle caratteristiche paesaggistiche e storiche del territorio.
Il macroprogetto sarà suddiviso in sottoprogetti specifici che dovranno avere fruibilità e trasparenza, per dare risposte immediate ai bisogni che emergeranno dai settori sopra elencati.
Tramite la valorizzazione del contesto territoriale e marittimo e l’individuazione, all’interno del progetto, di strutture e servizi non ancora presenti, l’Associazione si propone l’obiettivo di creare nuove opportunità di occupazione e posti di lavoro.
4. Al fine di perseguire lo scopo per la quale è stata costituita promuoverà le seguenti attività:
Ricognizione del contesto territoriale per individuare le risorse turistiche, commerciali e socio-culturali presenti.
Organizzazione di incontri, dibattiti,convegni, comitati di studio al fine di attivare tutte le azioni possibili e opportune per promuovere lo sviluppo sostenibile individuato nell’oggetto sociale.
Realizzazione di ogni altra attività che sia strumentale all’implementazione delle finalità descritte.
ART. 3 – (Soci)
1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno; il numero dei soci è illimitato.
2. Al momento della richiesta di iscrizione il richiedente non deve essere politicamente esposto.
3. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità,
impegnandosi a versare la quota associativa stabilita in euro 10 annui.
4. Ci sono 4 categorie di soci:
5. Fondatori:sono coloro che hanno dato vita all’ Associazione contribuendo tra l’altro al versamento della quota di euro 25 cadauno per la registrazione all’Agenzia delle Entrate dell’atto costitutivo e dello statuto.
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
6. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
7. L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.
ART. 4 – (Diritti e doveri dei soci)
1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 5 – (Recesso ed esclusione del socio)
1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
3. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
ART. 6 – (Organi sociali)
1. Gli organi dell’associazione sono:
– Assemblea dei soci,
– Consiglio direttivo,
– Presidente,
– Segretario,
– 3 Coordinatori
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
ART. 7 – (Assemblea)
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)
1. L’assemblea deve:
– approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
– fissare l’importo della quota sociale annuale;
– determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
– approvare l’eventuale regolamento interno;
– deliberare in via definitiva sull’ eventuale esclusione di un socio.
– eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
– deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 9 – (Validità Assemblee)
1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci.
Con decisione deliberata a maggioranza dei presenti scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio.
ART. 10 – (Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 11 – (Consiglio direttivo)
1. Il consiglio direttivo è composto da 11 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
E’ validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ; delibera a maggioranza dei presenti.
2. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
3. Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 1 mandato.
ART. 12 – (Presidente)
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
ART. 13 – (Patrimonio)
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote e contributi versati dagli aderenti, lasciti, donazioni e altri proventi accettati dal Consiglio Direttivo compatibili con la normativa in materia. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
2. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
ART. 14 – (Rendiconto economico-finanziario)
1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 15 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
2. L’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; in nessun caso possono essere distribuiti beni.
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ART. 16 – (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni
Previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.